Immobili imprese: il punto sulle detrazioni disponibili secondo l’AdE

Immobili imprese: il punto sulle detrazioni disponibili secondo l’AdE

Gli immobili imprese, ovvero quelli di tipo strumentale, merce o patrimonio possono accedere a delle detrazioni fiscale per la loro riqualificazione energetica?

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Hai un impresa che possiede immobili da riqualificare dal punto di vista energetico? Hai un’impresa i cui costi energetici sono diventati praticamente insostenibili e non sai come fare?

Allora sei nel posto giusto visto che stiamo per darti una bellissima notizia. Esistono infatti degli ecobonus per gli immobili imprese, siano essi strumentali, merce e patrimonio posseduti dalle grandi imprese e PMI. In particolare si tratta di una detrazione fiscale che può essere del 50 o del 65% se, in questi immobili, le imprese effettuano interventi di efficientamento energetico.

Non solo abitazioni residenziali quindi, anche per le imprese esiste la possibilità di riqualificare i propri immobili sfruttando importanti strumenti di sostegno economico per realizzare gli interventi. Fra questi strumenti rientrano senza dubbio le misure di sostegno che sono state prorogata per tutto il 2021 con l’approvazione dall’ultima Legge di Bilancio e l’introduzione del cosiddetto PNT 4.0. La misura è infatti rivolta agli immobili posseduti o detenuti dalle imprese, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. Gli immobili imprese che possono beneficiare della detrazione possono essere quindi di tipo strumentale, merce, o patrimonio.

L’Ecobonus per gli immobili imprese in questione di fatto copre un vuoto lasciato dal Superbonus 110%. Contrariamente a quanto auspicato da molti infatti, il Superbonus è una misura riservata prettamente agli edifici di tipo residenziale ed ai condomini, seppur con qualche eccezione come queste qui.

Ma chi stabilisce che gli immobili delle imprese possono beneficiare delle detrazioni fiscali? Cosa ha stabilito di preciso l’Agenzia delle Entrate?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti che hanno fatto il punto della situazione in questo approfondimento.

La Risoluzione 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate

La Risoluzione 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate pervenuta lo scorso giugno sembra aver definitivamente chiarito la questione riguardante il fatto che gli edifici appartenenti alle imprese potessero o meno accedere all’ecobonus.

Esaminando il documento emerge chiaramente che, possono accedere alla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica tutti i contribuenti che conseguono un reddito d’impresa. Non ci sono limitazioni di sorta sul tipo di soggetto, pertanto possono accedere alle detrazioni per la riqualificazione degli immobili delle imprese tutte le persone fisiche, titolari e non di reddito di impresa, ma anche società di persone e di capitali.

Ovviamente, per accedere alla detrazione, devono essere comunque rispettate le altre condizioni previste per l’agevolazione come ad esempio quella che prevede che l’edificio da riqualificare sia esistente.

Ma il chiarimento più importante riguarda la possibilità di beneficiare dell’ ecobonus 65 a tutti i titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi immobili.

Quali immobili possono rientrare nell’ecobonus immobili strumentali?

Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate quindi, possono accedere alla detrazione per gli immobili imprese i seguenti tipi di edifici:

  • Strumentali: ovvero tutti quei fabbricati che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali;
  • Merce: tutti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. Sono compresi anche gli immobili riqualificati e venduti;
  • Patrimonio: tutti quegli immobili che non sono di nè di tipo strumentale ne di tipo merce, ma costituiscono  a tutti gli effetti una forma di investimento per l’impresa.

Per spiegare quanto riportato poco più sopra, l’Agenzia del Fisco Italiano ha preso come riferimento il contenuto di alcune sentenze precedenti della Corte di Cassazione. In particolare, è la stessa Corte ad osservare che lo scopo finale della normativa:

“consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico”.

Infine la Cassazione stabilisce che gli stessi principi e regole enunciati qui sopra sono da applicarsi anche per gli interventi agevolabili con il Sismabonus.

Gli altri ecobonus per gli immobile appartenti ad imprese

In tema di ecobonus 2021 in vigore per le imprese vale la pena fare anche una precisazione sul Bonus Ristrutturazioni, meglio conosciuto come bonus Casa.

La detrazione che si otterrebbe in questo caso è rivolta solamente ai soggetti IRPEF. Questo significa che possono pertanto beneficiarne sia le persone fisiche che le microimprese (SS, SNC, SAS), per quanto riguarda gli immobili ad uso residenziale e gli immobili che ricadono comunque in ambito privatistico. In sostanza quindi per tutti quegli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o merce.

Inoltre le agevolazioni relative al Bonus Ristrutturazioni non sono applicabili alle società soggette a tassazione IRES (SRL, SRLS, SPA) a prescindere dalla tipologia di immobili.

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A questo punto sei consapevole del fatto che interventi di riqualificazione su immobili imprese possono beneficiare di alcune detrazioni fiscali davvero vantaggiose. Cosa aspetti quindi a cercare di ottenerle?

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