Modello unico per fotovoltaico fino a 200 kW: la delibera di Arera

Modello unico per fotovoltaico fino a 200 kW: la delibera di Arera

Installare i pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabile della tua impresa adesso è più facile! La Delibera 6 dicembre 674/2022/R/efr stabilisce che per quelli fino a 200 kWh di potenza basta ricorrere al Modello Unico per il Fotovoltaico

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Se sei un imprenditore, probabilmente starai già pensando da qualche tempo a ricorrere agli impianti ad energia rinnovabile per abbattere i tuoi costi energetici. La crisi energetica attualmente in atto infatti sta avendo effetti devastanti sull’economia: il continuo rincaro del prezzo dell’energia si sta facendo sentire duramente sulle tasche degli imprenditori e delle famiglie italiane.

Indubbiamente, una soluzione efficace per risolvere questo problema è l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto degli edifici in cui si svolge la tua attività. Per installare un impianto di questo tipo però normalmente è richiesto un lungo iter burocratico che complica un investimento, di per sé, già molto oneroso di suo. Iter burocratico ancora più lungo se deciderai di usufruire delle agevolazioni adesso in vigore di cui parliamo qui. Ma è ancora così?

Installare i pannelli solari fotovoltaici, grazie alla Delibera 6 dicembre 674/2022/R/efr di Arera da adesso infatti sarà sempre più semplice. Tale delibera infatti estende il modello unico fotovoltaico attualmente in vigore, anche per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200KW e per quelli di microcogenerazione fino a 50 KWE. 

Ma come funziona di preciso la possibilità di ricorrere al modello unico fotovoltaico per privati ed imprese?

Ne parliamo qui di seguito.

La delibera del 6 dicembre 674/2022/R/efr

La delibera di Arera 674/2022/R/efr di fatto modifica il TICA (testo integrato delle connessioni attive) a favore del modello unico per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW. In questo modo per realizzare anche impianti di dimensioni più importanti, come quelli aziendali, sarà possibile ricorrere a procedure più semplici. Ci pare opportuno precisare, prima di proseguire oltre, che è proprio il TICA a stabilire le modalità e connessioni tecnico economiche per la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica.

Il modello unico fotovoltaico in particolare, si rifaceva quanto stabilito dal dlgs 199/2021. L ’art. 25, comma 3, lettere a) di tale decreto infatti prevedeva n documento semplificato per gli impianti fotovoltaici fino a 50kW ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5 del dlgs 28/2011 per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con la delibera di ARERA di fatto si estende il documento semplificato cui si faceva riferimento in precedenza, ovvero il modello unico fotovoltaico, anche agli impianti con una potenza fino a 200 kW.

L’iter burocratico prima del Modello unico fotovoltaico fino a 200 kW semplificato

Prima di scoprire il modello unico semplificato fotovoltaico, ci teniamo a ripercorrere come funzionava l’iter burocratico prima della delibera di ARERA. Fino ad ora infatti, per richiedere l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 50 kW, l’iter procedurale era complesso. Riportiamo i vari step da seguire qui di seguito:

  • autorizzazione da parte del comune che ospita l’edificio (dell’impresa o dell’abitazione) sulla quale andrà installato l’impianto;
  • messa in sicurezza del cantiere e comunicazione al comune delle date di inizio e fine lavori;
  • richiesta di connessione alla rete tramite il Distributore locale;
  • registrazione al sito GSE e attivazione della convenzione per lo Scambio sul Posto (per cessione totale in assenza di un sistema di accumulo o parziale qualora presente);
  • registrazione presso Terna S.p.A. società che censisce e gestisce l’anagrafica unica degli impianti fotovoltaici nazionali;
  • invio della scheda dell’intervento ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per la richiesta delle detrazioni fiscali in vigore.

Obbiettivo del modello unico

L’adozione di tale delibera da parte di Arera ha di fatto un obiettivo ben specifico. Grazie al modello unico fotovoltaico infatti è possibile seguire un iter più snello e facile da seguire, riducendo così i numerosi adempimenti. In questo modo quindi, il legislatore, cerca di incentivare anche da un punto di vista realizzativo, il ricorso all’energia fotovoltaica e quindi in seconda battuta di ridurre le emissioni di CO2. Il risparmio energetico nelle aziende è infatti a tutti gli effetti la chiave per l’ecosostenibilità.

Il decreto definisce tutte le condizioni e le modalità per l’attuazione del modello unico semplificato per gli impianti solari fotovoltaici su edifici, strutture o manufatti ecc… di potenza nominale fino a 200 kW.

Esclusioni previste dal modello unico fotovoltaico

Il decreto e la delibera di Arera non cambiano tuttavia le modalità di esclusione per l’installazione di impianti fotovoltaici. Questo significa che in ogni caso il modello unico fotovoltaico esclude gli impianti solari fotovoltaici installati in aree specifiche di cui all’articolo 136 comma1, lett. b) e c) del dlgs 42/2004. In altre parole non potranno avvalersi del modello unico i seguenti impianti fotovoltaici:

  • le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

Precisiamo però che possono tuttavia utilizzare tale modello gli edifici che rientrano nell’ultima casistica sopra esposta a patto che:

  • l’installazione dei pannelli solari non risulti visibile dagli spazi pubblici e dai punti di vista panoramici.

Struttura del modello unico fotovoltaico

Il modello unico fotovoltaico, presente nell’allegato 1 del decreto, è strutturato nel seguente modo:

  • dati anagrafici del proprietario e dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento;
  • dichiarazione del soggetto richiedente e di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento;
  • dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione.

Campo di applicazione

Il modello unico fotovoltaico può essere utilizzato per il potenziamento di impianti esistenti, oltre che per la modifica, realizzazione, connessione e l’esercizio degli impianti di produzione. I possessori di tali impianti e gli impianti stessi devono però rispettare le seguenti caratteristiche: 

  • clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione dell’impianto per la connessione del gestore di rete, secondo le modalità individuate dall’ARERA;
  • aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’installazione, non superiore a 200 kW;
  • ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE.

Modalità operative

Il decreto del MiTE definisce le condizioni e le modalità per utilizzare il modello unico fotovoltaico semplificato. Ribadiamo ancora una volta che potrà essere utilizzato tale documento per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, su edifici, strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.

Qui di seguito abbiamo ricapitolato quali sono i punti da seguire per trasmettere il modello correttamente.

Innanzitutto precisiamo che dovrà essere il richiedente a compilare e trasmettere in via informatica, al gestore il modello unico fotovoltaico. Costui inoltre, prima di iniziare i lavori, dovrà fornire i dati anagrafici richiesti presenti nell’allegato, prendendone visione e accettando le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la gestione e i relativi costi, come definiti nel TICA.

Dal canto suo, il gestore di rete è obbligato a verificare che, la domanda sia compatibile secondo la modalità definite da ARERA. A questo punto possono verificarsi diversi scenari.

In caso di esito positivo, da parte del gestore, la pratica verrà avviata immediatamente e non è previsto l’emissione del preventivo per la connessione. In questo caso sarà il gestore ad informare il soggetto richiedente che provvederà a:

  • inviare copia del Modello Unico al Comune;
  • caricare i dati sul portale Gaudì;
  • inviare copia del Modello Unico al GSE;
  • addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;
  • inviare copia delle ricevute delle comunicazione;
  • inviare i file dati in merito all’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC.

Invece, nel caso in cui sia stata accertata la necessità dei lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore dovrà informare il soggetto richiedente, specificandone i motivi.

In ogni caso, una volta terminati i lavori, sarà il soggetto richiedente a trasmettere al gestore di rete la II parte del Modello Unico prendendone visione e accettando il regolamento e il contratto previsto. Solo a seguito della ricezione di questa seconda parte del modello unico fotovoltaico, il gestore di rete potrà provvedere a:

  • inviare copia al comune;
  • inviare copia al GSE;
  • caricare i documenti sul portale GAUDI;
  • addebitare l’eventuale saldo di connessione;
  • inviare copia delle ricevute al soggetto richiedente.

Infine il soggetto che richiede tale agevolazione dovrà mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati, al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.

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