Aggiornato il TICA per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW

Aggiornato il TICA per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW

Sono state modificate e integrate le e disposizioni del Testo Integrato delle Connessioni attive (TICA). Adesso è possibile utilizzare il modello semplificato per la connessione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW

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L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha recentemente modificato e integrato le disposizioni relative alle connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica disciplinate dal TICA (Testo Integrato Connessioni Attive). La delibera del 6 dicembre 2022, n. 674, infatti previsto la possibilità di utilizzare il Modello Unico per la connessione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW.

La delibera quindi si colloca nel contesto di semplificazione delle procedure per l’installazione degli impianti fotovoltaici. Data la potenza degli impianti investiti dalla delibera possiamo concludere che tale delibera non si rivolge solo ai contesti residenziali ma anche a quelli delle imprese. In questo modo sarà più semplice per tutti, anche per le imprese, produrre energia elettrica sfruttando l’energia del sole. Una pratica che consente dei notevoli risparmi sulle bollette elettriche e che pertanto fa goli molti imprenditori. Se vuoi scoprire di più sui vantaggi del fotovoltaico per le imprese clicca qui!

Ma in cosa consiste di preciso questa delibera dell’Arera che modifica in maniera sostanziale il TICA?

Abbiamo cercato di ricapitolare i punti principali qui di seguito.

Impianti fotovoltaici fino a 200 kW: la delibera ARERA che modifica il TICA

La delibera ARERA che modifica il TICA non si inventa nulla di nuovo. La delibera infatti recepisce quanto previsto dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2 agosto 2022, n. 297.

Proprio all’interno dello stesso decreto erano infatti stabilite le

“Condizioni e modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.

E’ stato infatti in primis il Decreto del Mite del 2 agosto 2022 ad estendere il modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio a impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW. Precisiamo inoltre che sia il decreto che il modello unico sono entrati in vigore l’8 settembre 2022.

A sua volta, tale decreto, aveva recepito quanto disposto dall’art. 10 del D.L. n. 17/2022 (cd. “Decreto Bollette” o “Decreto Energia”), convertito con legge n. 34/2022. In queste misure era stata infatti originariamente prevista l’adozione di una procedura semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 200 kW. Tali interventi adesso rientrano a pieno diritto in quelli di edilizia libera con le conseguenti semplificazioni burocratiche ed autorizzative che tutto ciò comporta.

Il Modello Unico Semplificato

L’allegato 1 del Decreto è costituito da due parti:

  • la parte I recante i dati da fornire prima dell’inizio dei lavori;
  • la parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.

Il modello unico semplificato va utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione. Inoltre va compilato e trasmesso telematicamente al gestore di rete che verifica che:

  • la domanda sia compatibile con le condizioni previste, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
  • per l’impianto siano previsti lavori semplici per la connessione, come definiti nel TICA stesso.

Le modifiche al TICA

Il Testo Integrato Connessioni Attive rimane disponibile sul sito di ARERA. Ovviamente però le modifiche al TICA con cui si recepisce il Decreto Interministeriale del 2 agosto 2022  non sono inserite nel testo presente sul sito. Le modifiche oggetto di questo articolo sono indicate, punto per punto, nella delibera del 6 dicembre 2022.

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