Bozza Decreto Fer 2: tutte le novità
Come funzionano i nuovi incentivi riservati alle rinnovabili innovative inclusi nella bozza del Decreto FER 2?
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La bozza del Decreto Fer 2 sembrerebbe dover disciplinare dei nuovi incentivi che sono rivolti alle cosiddette “rinnovabili innovative”.
Il provvedimento che esamineremo all’interno di questo approfondimento, sarebbe dovuto entrare in vigore a febbraio di questo anno. Oggi invece siamo ancora allo stadio di bozza del Decreto Fer 2 anche se è arrivata la conferma della Conferenza unificata all’ARERA, secondo cui lo schema dell’atteso decreto sarebbe ormai pronto.
Ma quali saranno, con tutta probabilità, le norme contenute nella bozza del Decreto Fer 2?
Abbiamo cercato di fare il punto della situazione in questo approfondimento.
Bozza decreto Fer 2: i nuovi incentivi alle rinnovabili
La bozza del Decreto Fer 2 predisposta dal Ministero della Transizione Ecologica e quello dell’economia è oramai pronta. All’interno di essa si trovano i nuovi incentivi dedicati alla produzione di energia elettrica da impianti rinnovabili o innovativi o che abbiano costi di generazione elevati. Tra gli interventi previsti rientrano le centrali elettriche a biogas e a biomasse, il solare termodinamico, la geotermia e l’eolico offshore.
Il provvedimento, già sottoposto al duro vaglio di ARERA, introduce anche nuove definizioni che avranno un impatto notevole. Fra queste figurano quelle riguardanti gli impianti eolici in mare, in cui vengono compresi sia quelli galleggianti che quelli a fondamenta fisse “ad opportuna profondità” e quelli legati al recupero di infrastrutture offshore dismesse.
Il provvedimento in dettaglio
Esaminiamo ora più in dettaglio le novità che iniziano a circolare sulla bozza del Decreto FER 2.
- aerogeneratori offshore: lo schema del decreto amplia anche il contingente in gara disponibile arrivando fino a 5 GW dai 3,5 GW dell’ultima versione.
- La definizione di impianti solari termodinamici di piccola taglia passa da una potenza ≤1.000 kW e non più ≤300 kW) ad una compresa tra il i 5 ed i 25 MW. Quelli di taglia media (ora tra i 1.000 ed 50.000 kW) vengono invece compresi tra i 25 ed i 100 MW.
- Impianti di produzione elettrica alimentati a biogas o biomasse. Se queste installazioni convertono il loro assetto di funzionamento al fine di rispettare nuovi requisiti prestazionali e di tutela ambientale, potranno accedere agli incentivi con una tariffa di 180 euro a MWh, erogata sulla produzione.
- aumento a 250 euro a MWh la tariffa per la geotermia ad emissioni nulle
- la bozza del Decreto Fer 2 porta a 25 anni la vita utile degli impianti eolici offshore per l’assegnazione degli incentivi.
Bozza decreto FER 2, il parere di Arera
La bozza del Decreto Fer 2 ha appena cominciato a circolare che già ha attirato le critiche di ARERA che ha rilasciato un parere ufficiale in merito (leggilo qui). Proviamo a ripercorrere i punti salienti di queste critiche qui di seguito.
Lo schema del decreto FER 2 individua i contingenti di potenza ammessa agli incentivi per le diverse fonti energetiche, per l’intero periodo 2022-2026. Tali contingenti però sono complessivi e validi per l’intero periodo pertanto non sono ripartiti per area geografica. Arera propone quindi di integrare il DM FER 2 per aree geografiche, così da “orientare in modo più efficace gli operatori a sviluppare gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili laddove possano essere più utili al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici”.
Per evitare che si ripresentino le storture del DM FER 1, ovvero “un difetto strutturale di offerta”, Arera suggerisce che il nuovo decreto preveda che la parte dei contingenti resa disponibile in ciascuna procedura concorsuale sia coerente con le potenze delle iniziative autorizzate.
Arera propone inoltre alcune modifiche al calcolo degli incentivi. Tali modifiche lascerebbero al produttore un segnale di prezzo che lo induca a orientare la produzione nelle ore in cui vi è maggiore necessità di produzione elettrica e il prezzo di mercato è più elevato. In tal senso Arera propone che:
- nel caso di impianti non programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie con il GSE, l’incentivo sia posto pari alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario (in piena continuità con quanto previsto dai precedenti decreti interministeriali);
- nel caso di impianti programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie con il GSE, l’incentivo sia posto pari (ad esempio) alla differenza tra la tariffa spettante e la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari.
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