Via libera al decreto sul credito d’imposta per i bonus edilizi
Il nuovo decreto credito d’imposta per i bonus edilizi ammette un massimo di tre cessioni. Previste nuove sanzioni per i tecnici che asseverano il falso.
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Il Decreto Sostegni ter dopo la sua approvazione aveva scatenato molte proteste da parte di imprese ed associazioni di lavoratori. Proteste inerenti soprattutto al limite di una sola cessione del credito d’imposta. Le proteste sono state accolte dal Consiglio dei Ministri, che assieme al decreto per fronteggiare il caro bollette, ha approvato anche un altro decreto credito d’imposta. Ed è proprio questo secondo decreto a contenere dei correttivi al DL Sostegni ter in materia di credito d’imposta.
In particolare, questo decreto credito d’imposta è un provvedimento che era molto atteso dal comparto edilizio. Proprio questo settore è infatti stato travolto dal problema delle frodi e dei sequestri dei crediti fasulli. A peggiorare la situazione è stato il fatto che il Decreto Sostegni ter ha limitato drasticamente la cessione del credito d’imposta ad una volta soltanto.
Ma quali sono le novità introdotte da questi due decreti? In cosa consiste più di preciso il decreto credito d’imposta?
Abbiamo cercato di fare il punto della situazione qui di seguito.
Importante aggiornamento! Il Decreto Legge 11/2023 ha modificato le regole sulla cessione del credito d’imposta. Clicca qui per saperne di più.
Con la norma Orlando sarà necessario avere il Ccnl edilizio per avere i bonus
La norma proposta dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando subordina la concessione dei bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Questa misura era stata richiesta a gran voce da tutte le organizzazioni di settore perché è volta a garantire formazione e maggiore sicurezza per chi lavora nei cantieri.
La misura, citiamo testualmente, prescrive che:
“non possono essere riconosciuti per lavori edili eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Per verificare quanto appena disposto, nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori. A controllare sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate che si avvarrà dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Limite di tre cessioni e la necessità del bollino da maggio
Questa volta il decreto credito d’imposta si articola in pochi punti che vanno però a modificare i numerosi articoli ed interventi precedenti in materia di crediti fiscali.
In particolare, il decreto riguarda tutti i crediti fiscali, sia quelli sui bonus edilizi che i contributi per le imprese del turismo o tour operator. Il decreto in questione interviene soprattutto sul limite di una sola cessione introdotto dal decreto Sostegni ter.
Con l’approvazione di questo nuovo decreto sui crediti d’imposta il limite si alza a “due ulteriori cessioni” dopo che il beneficiario abbia deciso di avvalersi dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito. Queste cessioni però possono essere effettuate solo verso intermediari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Tub, verso gruppi bancari iscritti all’albo o assicurazioni. In totale quindi, i passaggi che si possono effettuare per le varie cessioni dei crediti sono al massimo tre.
Niente cessioni del credito parziali e nuovo bollino per la qualità del credito
Rimangono invece vietate le cessioni del credito fiscale parziali effettuate dopo la prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Un’altra novità degna di nota è l’inserimento di una sorta di certificazione di qualità del credito. In sostanza, sarà necessario verificare la bontà del credito tramite una sorta di bollino da apporvi per fare in modo che i successivi acquirenti siano in grado di verificarne la bontà.
In merito a queste due ultime precisazioni riportiamo il testo per del decreto direttamente così come è stato scritto:
“I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
Sanzioni e sequestri
Nel decreto che riguarda i crediti fiscali sono presenti anche delle modifiche alle sanzioni cui i tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni possono essere soggetti.
In particolare, citiamo testualmente, il tecnico che:
“espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.
Inoltre, le polizze che i tecnici asseveratori sono obbligati a sottoscrivere devono essere singole per ogni intervento che eseguono. Tali polizze devono avere come massimale gli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni stesse.
Infine, i crediti sequestrati per l’azione delle procure oramai però già ceduti ad enti come Poste o Cdp potranno essere utilizzati una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro.
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