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Decreto Aiuti ter: le misure per il lavoro e le imprese

Una breve sintesi delle misure contenute nel Decreto Aiuti ter contro il caro bollette per le imprese

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Il governo, nei suoi ultimi mesi di attività, è intervenuto nuovamente in aiuto delle imprese approvando il Decreto Aiuti ter (lo trovi qui). In questo decreto sono contenute le misure per contrastare l’aumento dei costi energetici e contenere gli effetti a catena che questi rincari potrebbero innescare.

Con la guerra tra Russia e Ucraina, il costo del gas è infatti salito alle stelle aumentando anche di 5 volte rispetto a pochi mesi fa. E’ evidente quindi che ciò abbia provocato degli enormi rincari sulle bollette delle imprese che per colpa di essi potrebbero ridurre la propria attività o, ancora peggio, chiudere. Per un’ impresa che ha degli elevati consumi di gas o di elettricità, infatti produrre potrebbe non essere più conveniente visti gli aumenti dei costi dell’energia. Una situazione questa che non riguarda solo un numero limitato di imprese, ma molte attività, a prescindere che siano energivore o meno.

Le imprese quindi, complice anche l’aumento inarrestabile dell’inflazione, si trovano in una situazione drammatica. Una situazione che solo alcuni mesi fa non avremo potuto mai immaginare visti anche i primi avvisagli di una forte ripresa post pandemia e post lockdown. Ripresa che adesso rischia di essere stroncata sul nascere.

Vista la situazione, il governo guidato ancora per pochi giorni da Mario Draghi ha ritenuto opportuno approvare delle nuove misure di sostegno alle imprese tramite il Decreto Aiuti ter. Abbiamo cercato di riassumere queste misure qui di seguito. Precisiamo inoltre che il decreto non è l’unico strumento messo in campo dal Governo come avrai modo di conoscere fra poco.

Le misure del Decreto Aiuti ter

Le misure contenute nel Decreto Aiuti ter si articolano attorno a due grandi tematiche:

  • Misure per il caro energia delle imprese
  • Misure per la tutela del lavoro

Esaminiamole qui di seguito.

Misure per il caro energia delle imprese

Fra le misure più importanti contenute nel Decreto Aiuti ter per la lotta al caro energia vi sono le seguenti:

  • Il decreto introduce una garanzia statale gratuita sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette,
  • Le imprese possono usufruire di un ulteriore credito d’imposta nei mesi di ottobre e novembre. Le aliquote di questo nuovo credito d’imposta sono le seguenti: 40% per attività energivore e 30% per imprese con potenza impegnata da 4,5 kw in su. In questo modo si estenderanno i benefici di questo credito anche alle attività produttive e commerciali non classificate come energivore ed agli impianti di risalita.
  • E è anche prevista una proroga dei rimborsi per crediti non spettanti in ambito Ricerca e Sviluppo, dal 30 settembre al 31 ottobre.

Per quanto riguarda gli Enti del Terzo settore, il Decreto Aiuti ter introduce un contributo straordinario pari al 25% della spesa per le bollette e relativi ai consumi effettivi dell’intero 2022 per gas ed energia per usi diversi da quelli termoelettrici. Un’altra norma del decreto prevede il supporto per le bollette degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi per la disabilità. Il supporto per i servizi sociosanitari e sociali in regime residenziale e semiresidenziale per disabili scatterà qualora questi abbiano subito un aumento dei costi energetici superiore al 30% nel terzo e quarto trimestre.

Previsti Aiuti anche per cinema e teatri. Per questa categoria sono stati stanziati 40 milioni, con tax credit da disciplinare in base ad un prossimo DM Cultura.

Altri 190 milioni sono invece stati previsti per il sostegno alle aziende agricole, per la riduzione dei costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell’alimentazione delle serre.

Misure per la tutela del lavoro

Il Decreto Aiuti ter prevede anche misure per la tutela del lavoro che prevedono un un rafforzamento degli strumenti già utilizzati dal Governo per contrastare le delocalizzazioni. E’ stata infatti introdotta una norma che prevede la revoca per le aziende di ogni beneficio statale ricevuto in caso di delocalizzazione che comporti il 40% di licenziamenti dei dipendenti. Inoltre, il contributo da pagare in caso di mancata sottoscrizione del piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche è innalzato del 500%.

Infine, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato due schemi di decreti delegati sulla concorrenza: riforma dei servizi pubblici locali e mappatura delle concessioni pubbliche, balneari compresi.

Il decreto energy release per le imprese

Tra gli ultimi provvedimenti del governo dimissionario di Mario Draghi, in tema di energia, oltre alla approvazione del decreto Aiuti ter spicca il decreto della Energy Release di cui parliamo qui.

Il provvedimento prevede la vendita di elettricità a prezzi calmierati a clienti industriali interrompibili, Pmi e utenti delle isole (Sardegna e Sicilia). Il prezzo fissato è pari a 210 euro per MWh ma potrà essere modificato in base alle indicazioni di Bruxelles, che di recente ha proposto un tetto di 180 euro/MWh per la produzione elettrica degli impianti infra-marginali. A disposizione ci sono 18 TWh da rinnovabili, da assegnare agli utenti con la mediazione del Gse e tramite contratti pluriennali (fino a dicembre 2025).

Previsto inoltre un un meccanismo di cessione per differenza a due vie, calcolando (sul 70% dei volumi aggiudicati) la differenza tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio mensile sul mercato elettrico.

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Bozza Decreto Fer 2: tutte le novità

Come funzionano i nuovi incentivi riservati alle rinnovabili innovative inclusi nella bozza del Decreto FER 2?

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La bozza del Decreto Fer 2 sembrerebbe dover disciplinare dei nuovi incentivi che sono rivolti alle cosiddette “rinnovabili innovative”.

Il provvedimento che esamineremo all’interno di questo approfondimento, sarebbe dovuto entrare in vigore a febbraio di questo anno. Oggi invece siamo ancora allo stadio di bozza del Decreto Fer 2 anche se è arrivata la conferma della Conferenza unificata all’ARERA, secondo cui lo schema dell’atteso decreto sarebbe ormai pronto.

Ma quali saranno, con tutta probabilità, le norme contenute nella bozza del Decreto Fer 2?

Abbiamo cercato di fare il punto della situazione in questo approfondimento.

Bozza decreto Fer 2: i nuovi incentivi alle rinnovabili

La bozza del Decreto Fer 2 predisposta dal Ministero della Transizione Ecologica e quello dell’economia è oramai pronta. All’interno di essa si trovano i nuovi incentivi dedicati alla produzione di energia elettrica da impianti rinnovabili o innovativi o che abbiano costi di generazione elevati. Tra gli interventi previsti rientrano le centrali elettriche a biogas e a biomasse, il solare termodinamico, la geotermia e l’eolico offshore.

Il provvedimento, già sottoposto al duro vaglio di ARERA, introduce anche nuove definizioni che avranno un impatto notevole. Fra queste figurano quelle riguardanti gli impianti eolici in mare, in cui vengono compresi sia quelli galleggianti che quelli a fondamenta fisse “ad opportuna profondità” e quelli legati al recupero di infrastrutture offshore dismesse.

Il provvedimento in dettaglio

Esaminiamo ora più in dettaglio le novità che iniziano a circolare sulla bozza del Decreto FER 2.

  • aerogeneratori offshore: lo schema del decreto amplia anche il contingente in gara disponibile arrivando fino a 5 GW dai 3,5 GW dell’ultima versione.
  • La definizione di impianti solari termodinamici di piccola taglia passa da una potenza ≤1.000 kW e non più ≤300 kW) ad una compresa tra il i 5 ed i 25 MW. Quelli di taglia media (ora tra i 1.000 ed 50.000 kW) vengono invece compresi tra i 25 ed i 100 MW.
  • Impianti di produzione elettrica alimentati a biogas o biomasse. Se queste installazioni convertono il loro assetto di funzionamento al fine di rispettare nuovi requisiti prestazionali e di tutela ambientale, potranno accedere agli incentivi con una tariffa di 180 euro a MWh, erogata sulla produzione.
  • aumento a 250 euro a MWh la tariffa per la geotermia ad emissioni nulle
  • la bozza del Decreto Fer 2 porta a 25 anni la vita utile degli impianti eolici offshore per l’assegnazione degli incentivi.

Bozza decreto FER 2, il parere di Arera

La bozza del Decreto Fer 2 ha appena cominciato a circolare che già ha attirato le critiche di ARERA che ha rilasciato un parere ufficiale in merito (leggilo qui). Proviamo a ripercorrere i punti salienti di queste critiche qui di seguito.

Lo schema del decreto FER 2 individua i contingenti di potenza ammessa agli incentivi per le diverse fonti energetiche, per l’intero periodo 2022-2026. Tali contingenti però sono complessivi e validi per l’intero periodo pertanto non sono ripartiti per area geografica. Arera propone quindi di integrare il DM FER 2  per aree geografiche, così da “orientare in modo più efficace gli operatori a sviluppare gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili laddove possano essere più utili al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici”.

Per evitare che si ripresentino le storture del DM FER 1, ovvero “un difetto strutturale di offerta”, Arera suggerisce che il nuovo decreto preveda che la parte dei contingenti resa disponibile in ciascuna procedura concorsuale sia coerente con le potenze delle iniziative autorizzate.

Arera propone inoltre alcune modifiche al calcolo degli incentivi. Tali modifiche lascerebbero al produttore un segnale di prezzo che lo induca a orientare la produzione nelle ore in cui vi è maggiore necessità di produzione elettrica e il prezzo di mercato è più elevato. In tal senso Arera propone che:

  • nel caso di impianti non programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie con il GSE, l’incentivo sia posto pari alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario (in piena continuità con quanto previsto dai precedenti decreti interministeriali);
  • nel caso di impianti programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie con il GSE, l’incentivo sia posto pari (ad esempio) alla differenza tra la tariffa spettante e la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari.

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Via libera al decreto sul credito d’imposta per i bonus edilizi

Il nuovo decreto credito d’imposta per i bonus edilizi ammette un massimo di tre cessioni. Previste nuove sanzioni per i tecnici che asseverano il falso.

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Il Decreto Sostegni ter dopo la sua approvazione aveva scatenato molte proteste da parte di imprese ed associazioni di lavoratori. Proteste inerenti soprattutto al limite di una sola cessione del credito d’imposta. Le proteste sono state accolte dal Consiglio dei Ministri, che assieme al decreto per fronteggiare il caro bollette, ha approvato anche un altro decreto credito d’imposta. Ed è proprio questo secondo decreto a contenere dei correttivi al DL Sostegni ter in materia di credito d’imposta.

In particolare, questo decreto credito d’imposta è un provvedimento che era molto atteso dal comparto edilizio. Proprio questo settore è infatti stato travolto dal problema delle frodi e dei sequestri dei crediti fasulli. A peggiorare la situazione è stato il fatto che il Decreto Sostegni ter ha limitato drasticamente la cessione del credito d’imposta ad una volta soltanto.

Ma quali sono le novità introdotte da questi due decreti? In cosa consiste più di preciso il decreto credito d’imposta?

Abbiamo cercato di fare il punto della situazione qui di seguito.

Importante aggiornamento! Il Decreto Legge 11/2023 ha modificato le regole sulla cessione del credito d’imposta. Clicca qui per saperne di più.

Con la norma Orlando sarà necessario avere il Ccnl edilizio per avere i bonus

La norma proposta dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando subordina la concessione dei bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Questa misura era stata richiesta a gran voce da tutte le organizzazioni di settore perché è volta a garantire formazione e maggiore sicurezza per chi lavora nei cantieri.

La misura, citiamo testualmente, prescrive che:

 “non possono essere riconosciuti per lavori edili eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Per verificare quanto appena disposto, nelle fatture emesse in relazione ai lavori eseguiti deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori. A controllare sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate che si avvarrà dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

Limite di tre cessioni e la necessità del bollino da maggio

Questa volta il decreto credito d’imposta si articola in pochi punti che vanno però a modificare i numerosi articoli ed interventi precedenti in materia di crediti fiscali.

In particolare, il decreto riguarda tutti i crediti fiscali, sia quelli sui bonus edilizi che i contributi per le imprese del turismo o tour operator. Il decreto in questione interviene soprattutto sul limite di una sola cessione introdotto dal decreto Sostegni ter.

Con l’approvazione di questo nuovo decreto sui crediti d’imposta il limite si alza a “due ulteriori cessioni” dopo che il beneficiario abbia deciso di avvalersi dell’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito. Queste cessioni però possono essere effettuate solo verso intermediari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Tub, verso gruppi bancari iscritti all’albo o assicurazioni. In totale quindi, i passaggi che si possono effettuare per le varie cessioni dei crediti sono al massimo tre.

Niente cessioni del credito parziali e nuovo bollino per la qualità del credito

Rimangono invece vietate le cessioni del credito fiscale parziali effettuate dopo la prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Un’altra novità degna di nota è l’inserimento di una sorta di certificazione di qualità del credito. In sostanza, sarà necessario verificare la bontà del credito tramite una sorta di bollino da apporvi per fare in modo che i successivi acquirenti siano in grado di verificarne la bontà.

In merito a queste due ultime precisazioni riportiamo il testo per del decreto direttamente così come è stato scritto:

 “I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

Sanzioni e sequestri

Nel decreto che riguarda i crediti fiscali sono presenti anche delle modifiche alle sanzioni cui i tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni possono essere soggetti.

In particolare, citiamo testualmente, il tecnico che:

 “espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.

Inoltre, le polizze che i tecnici asseveratori sono obbligati a sottoscrivere devono essere singole per ogni intervento che eseguono. Tali polizze devono avere come massimale gli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni stesse.

Infine, i crediti sequestrati per l’azione delle procure oramai però già ceduti ad enti come Poste o Cdp potranno essere utilizzati una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro.

Vuoi scoprire di più sui crediti d’imposta? Compila il form che trovi in questa pagina con i tuoi dati ed attendi la chiamata del nostro operatore!

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Legge di Bilancio 2022: le novità per le imprese sugli incentivi per la riqualificazione energetica

Alla scoperta delle novità per le imprese che riguardano gli incentivi per la loro riqualificazione energetica che potrebbero essere prorogati o introdotti dalla Legge di Bilancio 2022

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Ottobre e Novembre sono dei mesi particolarmente caldi ed intensi per quanto riguarda l’attività dei parlamentari italiani. E’ proprio durante questi mesi infatti che deve essere approvata la tanto famosa Legge di Bilancio per l’anno successivo. La legge di Bilancio infatti è a tutti gli effetti un documento contabile preventivo che contiene le spese pubbliche e le entrate dello Stato. Il documento quindi deve prendere in considerazione le leggi in vigore nell’anno corrente, ma anche le misure che si propone di attuare nell’anno successivo.

E’ una legge di fondamentale importanza perché la sua approvazione è strettamente legata all’esistenza o meno di misure con un forte impatto sui conti dello stato. E fra le misure con forte impatto economico figurano senza dubbio gli incentivi per la riqualificazione energetica con alcune novità per le imprese.

Le previsioni indicano che La Legge di bilancio varrà 1,245 punti percentuali del PIL nel 2022 attestandosi sui 23,4 miliardi di euro. Una cifra che si ridurrà negli anni immediatamente successivi. Ed è in questa cifra che sono comprese le novità per le imprese che riguardano gli incentivi per la riqualificazione energetica e per gli investimenti green. Obiettivi che è necessario raggiungere per:

“sostenere l’economia nella fase di uscita dalla pandemia, rafforzare il tasso di crescita nel medio termine e ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese”.

come ha sottolineato il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco.

Ma quali sono quindi queste novità per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2022?

Abbiamo cercato di ricapitolare queste novità per le imprese in questo approfondimento interpellando i nostri esperti.

Legge di Bilancio 2020: novità per le imprese e per gli investimenti privati

Se è vero che la Legge di Bilancio ricalca la linea individuata dalla Nota di aggiornamento al Def, ovvero una linea di politica di bilancio espansiva per sostenere l’uscita dalla pandemia da Covid-19 è altrettanto vero che, proprio per questo motivo, ci aspettiamo delle belle novità per le imprese. Novità che speriamo possano contribuire ad aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Fra le novità per le imprese che potrebbero essere contenute nella Legge di Bilancio 2022 figurano le seguenti:

  • Proroga e rimodulazione del Piano di Transizione 4.0,
  • rifinanziamento del fondo di Garanzia per le Pmi,
  • Istituzione di un fondo per la transizione industriale e del Fondo italiano per il clima,
  • proroga degli altri bonus edilizi in vigore in questo momento.

In realtà le misure che riguardano le imprese che potrebbero essere contenute nella prossima Legge di Bilancio 2022 sono molte di più. Tuttavia in questa sede abbiamo deciso di approfondire quelle che più riguardano l’efficienza energetica delle imprese, dal momento che questo è il settore in cui operiamo. 

Le novità legate al piano di transizione 4.0

Del Piano di Transizione 4.0 abbiamo già parlato qui ma è forse comunque opportuno riepilogare in cosa consiste.

Il Piano di Transizione 4.0 raccoglie l’eredità del Piano Industria 4.0 e prevede un credito d’imposta che le aziende possono ottenere per investimenti in beni strumentali.  Questi non sono altro che tutti quei beni materiali ed immateriali che le imprese ed i professionisti utilizzano per svolgere la propria attività. Sono quindi beni che hanno un utilizzo piuttosto lungo dopo il loro acquisto dei quali pertanto è possibile ammortizzare i costi ovvero “spalmare” in più esercizi (anni) il costo di acquisto del bene deducendo così solo la quota relativa all’anno di utilizzo.

Il PNT 4.0 prevede le seguenti possibilità:

  1. Fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali e in beni immateriali entro un anno se non rientrano nel Piano Industria 4.0 entro 3 anni invece per i beni strumentali materiali (come il fotovoltaico).
  2. Potenziamento dell’aliquota di ammortamento. Questa è passata infatti dal 6% del 2020 al 10% nel 2021 per un massimale di spesa non superiore ai 2 milioni di euro. Ovviamente aliquote e massimali di spesa per usufruire del credito d’imposta cambiano in base alla tipologia di investimento che sostiene l’impresa che li richiede.

La novità per le imprese che riguarda il PNT 4.0 è che la prossima legge di bilancio potrebbe prorogarne la durata e rimodulare le aliquote ed i massimali di spesa di questo incentivi. Questi incentivi potrebbero essere validi non solo per tutto il 2022 ma anche per il 2023 (o addirittura fino al 2025). Tuttavia, per questo genere di dettagli a riguardo è necessario attendere l’approvazione delle Legge di Bilancio vera e propria.

Fondo di Garanzia PMI

Fra le novità per le imprese che potrebbero essere contenute nella prossima legge di Bilancio c’è anche la probabile riconferma del Fondo di garanzia PMI.

Il fondo di garanzia non è altro che uno strumento agevolativo messo in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico volto a favorire l’accesso al credito bancario ad imprese e professionisti che hanno difficoltà ad accedervi. In particolare, il Fondo prevede la concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese. In altre parole, grazie al Fondo, l’impresa può ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

La nuova Legge di Bilancio potrebbe approvare una proroga per l’accesso a questo fondo che potrebbe portarne la validità fino al 30 giugno 2022.

Fondo per la transizione industriale e Fondo italiano per il clima

Fra le novità per le imprese previste nella prossima Legge di Bilancio c’è l’istituzione di un Fondo per la Transizione industriale e di un Fondo italiano per clima. A cosa serviranno questi fondi? Spieghiamolo brevemente qui di seguito:

  1. Il fondo per la transizione industriale sosterrà gli investimenti green delle imprese, in particolare quelle che operano in settori ad alta intensità energetica.
  2. Il Fondo italiano per il clima avrà una dotazione annuale pari a 840 fino al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027 e servirà a finanziare quegli interventi, a favore di soggetti privati e pubblici, che sono strategici per il raggiungimento degli obiettivi degli impegni internazionali sul clima e tutela ambientale assunti dal nostro governo. 

Proroga del superbonus e degli altri bonus edilizi

Non solo novità per le imprese in arrivo dalla Nuova Legge di Bilancio 2022, ma anche per i privati che agiscono in contesti domestici. Brevemente possiamo affermare che la maggior parte dei bonus edilizi e per l’efficientamento energetico, in vigore in questo momento verranno prorogati.

In particolare, il disegno di legge di Bilancio 2022 stabilizza fino al 31 dicembre 2024:

  • la detrazione IRPEF al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa a 96.000 euro;
  • l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% e il bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica;
  • il sismabonus “ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% ;
  • il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato;
  • bonus mobili resterà in vigore fino al 2024, ma, a partire dal 1° gennaio 2022, la spesa massima ammissibile dall’attuale 16.000 euro si ridurrà a 5.000 euro.

Ci sarà inoltre una proroga del Superbonus 110% con scadenze diverse a seconda della tipologia di intervento. In questa sede non approfondiremo queste misure dal momento il superbonus non è rivolto alle imprese salvo in alcuni casi particolari.

Per quanto riguarda il bonus facciate invece verrà prorogato fino a fine 2022, ma per le spese sostenute il prossimo anno sarà possibile ottenere una detrazione IRPEF IRES del 60%.

Con l’ultima bozza della legge di Bilancio 2022 spunta anche la proroga fino al 2024 per la cessione del credito e gli sconti in fattura per le agevolazioni fiscali che permettono questa possibilità.

Scopri le ultime novità sulla proroga al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali cliccando qui!

Se vuoi rimanere aggiornato sulle nuove detrazioni fiscali e le agevolazioni per la riqualificazione energetica delle imprese compila il modulo contatti che trovi in questa pagina con i tuoi dati!

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Ecobonus per le imprese: gli immobili delle aziende possono usufruirne?

La detrazione al 50 o 65% per la riqualificazione energetica vale anche per gli immobili delle aziende. Facciamo il punto sugli ecobonus per le imprese

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Di solito, quando si parla di incentivi per la riqualificazione energetica solitamente ci si riferisce ad interventi da realizzare su edifici di privati e/o residenziali. Tuttavia questo pensiero limitato è alquanto sbagliato dal momento che esistono anche ecobonus per le imprese. Anche per gli imprenditori quindi è possibile riqualificare gl immobili delle loro attività sfruttando importanti strumenti di sostegno economico.

Gli Ecobonus, che prevedono detrazioni che vanno dal 50 al 65% e che sono stati, prorogati dall’ultima Legge di Bilancio per tutto il 2021, sono fra queste misure. A differenza del Superbonus, fruibile eccetto casi particolari solamente in ambito residenziale, gli ecobonus per le imprese possono essere utilizzati per la riqualificazione energetica degli edifici delle imprese.

Ma come mai gli Ecobonus sono utilizzabili anche dalle imprese? Quali edifici possono beneficiare degli ecobonus per le imprese? Quali interventi e con quale detrazione possono rientrare in queste misure agevolative? E’ possibile una proroga degli ecobonus per le imprese?

Abbiamo chiesto ai nostri esperti di rispondere a queste domande in modo da chiarire una volta per tutte la questione.

Fondamenti normativi degli ecobonus per le imprese

Se gli Ecobonus fossero validi anche per le imprese o meno è stata una questione a lungo dibattuta. A fare chiarezza è intervenuta come al solito l’Agenzia delle Entrate tramite la Risoluzione 34/2020 dello scorso giugno.

All’interno della Risoluzione, l’Agenzia del Fisco Italiano afferma chiaramente che, a patto che le condizioni per accedere alla detrazione siano rispettate, come ad esempio il fatto che l’edificio sia esistente, i contribuenti con reddito d’impresa possono accedere agli ecobonus per le imprese.

Questi soggetti, in particolare, possono accedere alla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche senza limitazioni sul tipo di soggetto. Questo significa che possono accedere agli incentivi:

  • persone fisiche,
  • titolari di refdito d’impresa,
  • non titolari di reddito d’impresa,
  • società di persone e capitali.

Gli immobili che possono usufruire della detrazione

Gli ecobonus per le imprese danno diritto ad una detrazione che spetta ai

“titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi immobili.”

Per questo motivo possono beneficiare della detrazione le seguenti tipologie di immobili:

  • strumentali: fabbricati che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali;
  • merce: i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, ivi inclusi quelli riqualificati e venduti;
  • patrimonio: fabbricati che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.

La presa di posizione dell’AdE si fonda su di una sentenza della Corte di Cassazione. In particolare, in questa sentenza, la Corte afferma che lo scopo finale della normativa rimane comunque quello di favorire ed incentivare gli interventi di miglioramento energetico di tutto il patrimonio immobiliare nazionale. Ciò infatti poterebbe a tutelare un vero e proprio interesse pubblico dal momento che potrebbe produrre un generalizzato risparmio energetico. Queste osservazioni, a ben vedere, possono essere applicate anche agli interventi agevolabili con il sismabonus.

Spese detraibili con gli ecobonus per le imprese

Le spese che possono rientrare fra quelle previste dagli ecobonus per le imprese, almeno fino alla fine del 2021, sono le seguenti:

SPESA DETRAZIONE
Serramenti ed infissi, schermature solari, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione classe A 50%
Riqualificazione globale dell’edificio, caldaie a condensazione classe A + Sistema di termoregolazione evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a pdc, coibentazione involucro, collettori solari, generatori ibridi, sistemi di building automation, microcogeneratori 65%
Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro e rifacimento facciate, aliquote diverse a seconda della tipologia di intervento) dal 70 al 90%

Ricordiamo inoltre che il bonus casa, conosciuto anche come Bonus Ristrutturazioni è invece fruibile solamente dai soggetti IRPEF ovvero alle persone fisiche o alle microimprese. Questi soggetti possono usufruirne solo per interventi che ricadono in ambito residenziale ed a immobili che non rientrano fra i beni strumentali o merce.

Ci sarà una proroga alle agevolazioni per la riqualificazione energetica delle imprese?

Attualmente la scadenza prevista per gli Ecobonus per le imprese è il 31 dicembre 2021. Nonostante ci siano state in questi giorni voci riguardanti una possibile proroga al Superbonus 110%, nessuna è dichiarazione è stata rilasciata in merito alle altre agevolazioni fiscali.

Quello su cui possiamo fare affidamento è però la storia recente di questo tipo di agevolazioni fiscali. Si tratta infatti di agevolazioni che oramai sono conosciute dal legislatore e dalla platea di beneficiari per le continue modifiche che hanno subito. Modifiche che sono andate di pari passo con le proroghe alla loro scadenza. Inoltre, queste agevolazioni, hanno contribuito in maniera sostanziale al sostegno del settore dell’edilizia, come imprese e professionisti testimoniano.

E’ possibile quindi che i partiti si facciano carico delle istanze poste da privati, professionisti ed imprese, e oltre al Superbonus, propongano una proroga ecobonus per le imprese. Per capire però se questa ci sarà o meno dovremo ancora attendere l’approvazione della prossima Legge di Bilancio. Tuttavia, qualche indiscrezione in merito potrebbe circolare anche prima di questo step al quale non manca poi così tanto.

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